IL MINISTRO DELLE FINANZE
 
  Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,  n.
359,  il  quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze e'
approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni  governative
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641;
  Considerato  che, al fine di perseguire una razionalizzazione delle
varie voci della tariffa e di ridurne il numero  mediamente  il  loro
accorpamento,  il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - pre-
scrivendo di tener conto degli aumenti gia' disposti con il  predetto
decreto-legge  - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in
altre e diverse disposizioni di legge e la possibilita' di  apportare
variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al
20  per  cento  in  aumento  e  al  40  per  cento  in diminuzione, a
condizione che sia, comunque, assicurata nel complesso una invarianza
di gettito;
  Ritenuto che in attuazione del richiamato ultimo comma dell'art. 10
del decreto-legge n. 333 del 1992 sono state inserite  nella  tariffa
le  voci di tasse relative all'iscrizione delle societa' nel registro
delle imprese (art. 4, comma 1), alla concessione  dell'esclusiva  di
vendita  al  dettaglio  di tabacchi (art. 40), alla concessione della
gestione di punti di raccolta del gioco del  lotto  (art.  41),  alla
iscrizione  nell'albo  nazionale  degli  agenti di assicurazione e in
quello dei mediatori di assicurazione (art. 73), alla iscrizione  nel
ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi  (art.  74),  e,  infine,
all'attribuzione del numero di partita IVA (art. 88);
  Ritenuto che le entrate derivanti dall'applicazione  della  tariffa
allegata al presente decreto, escluse le voci elencate nel precedente
capoverso,   sono   nel  complesso  equivalenti  a  quelle  derivanti
dall'applicazione del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge  n.  333
del  1992  e  risultano  percio' aumentate del 100 per cento rispetto
alle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa in vigore alla
data del 31 dicembre 1991;
  Ritenuto  che  le  maggiori  entrate  derivanti   dall'applicazione
dell'art.  10,  comma  1,  del  citato decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  sono  riservate
all'erario  e  destinate  ai  fini  di  cui  all'art. 13 dello stesso
decreto legge;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  1.  E'  approvata  la  tariffa  delle   tasse   sulle   concessioni
governative,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  641,  e  successive  modificazioni,  allegata  al
presente  decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  annessa  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica