IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze e' approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione delle varie voci della tariffa e di ridurne il numero mediamente il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - pre- scrivendo di tener conto degli aumenti gia' disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilita' di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia, comunque, assicurata nel complesso una invarianza di gettito; Ritenuto che in attuazione del richiamato ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 sono state inserite nella tariffa le voci di tasse relative all'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese (art. 4, comma 1), alla concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi (art. 40), alla concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto (art. 41), alla iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e in quello dei mediatori di assicurazione (art. 73), alla iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi (art. 74), e, infine, all'attribuzione del numero di partita IVA (art. 88); Ritenuto che le entrate derivanti dall'applicazione della tariffa allegata al presente decreto, escluse le voci elencate nel precedente capoverso, sono nel complesso equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 e risultano percio' aumentate del 100 per cento rispetto alle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa in vigore alla data del 31 dicembre 1991; Ritenuto che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 dello stesso decreto legge; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica